Art. 9.
Formalita' amministrative
per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque
richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e
per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso di
validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;
b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del
cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.
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