rozwod z wlochem

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szukam konkretnych przypadkow, doswiadczen. czy ktoras z was rozwodzila sie z wlochem w polsce? ja wyszlam za maz we wloszech ale fakt ten zarejestrowalam w uc w moim miescie. z tego wiem moge starac sie o rozwod w polsce. byloby szybciej?prawda bo we wloszech trzeba byloby ok 3 lat?
tu sie o rozwodach nie gada..... o ślubach...to co innego ;)
ja niestety nie pomoge Ci..bo zupelnie nie mam doswiadczenia w tej kwestii
gdzie jest napisane ze nie mozna mowic o rozwodach? jesli ci to przeszkadza to nie powinnas odpowiadac na moj post.poza tym j.w napisalam post jest skierowany do konkretnych osob, z okreslonym doswiadczeniem.
julia zartowala. nie denerwuj sie tak. Po prostu jak na razie nie zdarzyla sie taka sytuacja by musiec rozmawiac o rozwodzie stad ta niewiedza. Poza tyn z tego co widze to malo mezatek sie wypowiada na tym forum. wiekszosc to dziewczyny majace chlopakow Wlochow - nie mezow.
Potwierdzam ze we Wloszech by moglo dojsc do rozwodu musza uplynac trzy lata w czasie ktorej jest legalna separacja.
pozdrawiam
jak idzie kurs z rachunkowosci?
moze faktycznie jestem ostatnio zdenerwowana. nie moge sie zrelaksowac dlatego jak najszybciej musze uzyskac jak najwiecej informacji na ten temat. w poniedzialek zadzwonie do ambasady, a za 10 dni bede miala spotkanie w consultorium.
coz zapamiec. dzieki kurs skonczylam. mialam duzo do opanowania ale na szczescie zaopatrzylam sie w super duzy slownik polsko wloski i glowa mi sie rozjasnila. teraz przydalby sie inny kurs by wypelnic czas i nie myslec o problemach.pozdr
z doświadczenia moich koleżanek które związały się z obcokrajowcem a zalegalizowały ten fakt w polsce to możesz składać papiery do sądu w polsce. i z pewnością będzie trochę szybciej ale " pzeprawa też ciebie nie ominie " trzymam kciuki. bądz dzielna. skoro było źle to podjęłaś dobrą decyzję
Rozwód możesz wziąść w Polsce jest tylko jedno ale.. musisz mieć meldunek w Polsce gdyż taka jest procedura prawna. We właściwym dla wojego miejsca zameldowania Sądzie składasz pozew. Zawsze i najlepiej bedzie jak udasz się do adwokata po poradę. Pozdr. i życze powodzenia :)
sa w kazdym miescie wiekszym biura kryzysowe dla kobiet i mozna tam inf. prawnicza uzyskac za darmo ( sa wyznaczone dni dla prawnika, psychologa itp. ). sa tez darmowe biura porad obywatelskich. ciao
z kodeksu postępowania cywilnego, z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego:

Art. 1098. Sądom polskim przysługuje jurysdykcja przewidziana w tym kodeksie, chociażby w tej samej sprawie pomiędzy tymi samymi stronami toczyło się postępowanie przed sądem państwa obcego.

Art. 1100. § 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma miejsce zamieszkania w Polsce.
§ 2. Jeżeli oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania w Polsce, jurysdykcja przewidziana w paragrafie poprzedzającym jest wyłączna.
§ 3. Do jurysdykcji krajowej należą nadto sprawy małżeńskie pomiędzy cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce.

aby wnieść pozew o rozwód do sądu w Polsce nie musisz byc zameldowana w Polsce, o ile masz obywatelstwo polskie, a podejrzewam, że się go nie zrzekłaś...

pozdrawiam
Rozwod przeprowadza sie -w prawie polskim-w miejscu zamieszkiwania.Wiec jesli wyjedziesz z Wloch i jakies pare miesiecy pomieszkasz w Polsce ,udokumentujesz to dobrze-pamietaj! to mozesz zlozyc pozew do polskiego sadu.Musiz miec moooocne uzasadnienie,racje nie do zbicia.Ale finansowo lepiej wyjdziesz na rozwodzie w Italii
Finansowo lepiej w Italii??????? Hmmm, z tego co sie orientuje to we Wloszech ludzie placa straszne pieniadze za rozwody, ktore trwaja bardzo dlugo.W Polsce natomiast kosztuje to ok. 1000zl + adwokat
Mialam na mysli jakas kwote alimentow od meza,to jest to -finansowo lepiej,cos musiloby jej skapnac,choc pare eu.
To prawda bo alimenty dostaje nie tylko dziecko ale i jego matka(albo zona jesli nie miała dzieci z byłym męzem)
nektarynka jak będziesz czytać to może ci się to przyda:
1. Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

La legge prevede cause tassative di divorzio ( v. par. n. 2), le quali costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti ai fini della pronuncia di divorzio. Il giudice deve infatti verificare ( con poteri di valutazione più o meno ampi, in relazione alle singole cause di divorzio) l’avvenuto fallimento della comunione di vita che costituisce il fondamento comune di tutte le cause di divorzio.

Tale verifica è necessaria anche nella ipotesi di domanda congiunta di divorzio ; il consenso dei coniugi non costituisce infatti causa efficiente del divorzio ( e quindi non si ha un divorzio propriamente consensuale), ma ai fini della pronuncia favorevole è pur sempre necessaria la verifica giudiziale dei fatti posti a fondamento della domanda.

La pronuncia giudiziale sarà di scioglimento del matrimonio se contratto a norma del codice civile ovvero di cessazione degli effetti civili se si tratta di matrimonio contratto secondo il rito religioso e regolarmente trascritto nei registri di stato civile. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

Fonti: legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436, e dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
2. Quali sono le cause di un divorzio?

Uno dei coniugi può chiedere il divorzio :
quando l’altro coniuge, dopo la celebrazione del matrimonio, è stato condannato , con sentenza passata in giudicato, per fatti - anche anteriori al matrimonio – di particolare gravità, e cioè:
alla pena dell’ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per delitti non colposi, con esclusione dei reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
a qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto (art.564 cp) e per i delitti in materia di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis ( violenza sessuale) , 609 quater , 609 quinquies, 609 octies ( introdotti con legge 1996,n.66);
a qualsiasi pena detentiva per l’omicidio volontario di un figlio o per il tentativo di omicidio del coniuge o di un figlio;
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali gravissime, di violazione degli obblighi di assistenza familiare , di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli,di circonvenzione di incapace, in danno del coniuge o di un figlio, salve le ipotesi di condanna del coniuge richiedente per concorso ovvero di accertata ripresa della convivenza coniugale;
nei casi in cui:
l’altro coniuge è stato assolto dai reati di incesto e di violenza sessuale cui alle lett. b) e c) del punto n. 1, quando il giudice accerti la inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata separazione giudiziale o consensuale e la separazione si sia protratta da almeno tre anni a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione;
il procedimento penale promosso per i delitti di cui alle lett. b) e c) del punto n. 1 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il giudice del divorzio accerta che ricorrono le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di non punibilità del fatto per mancanza di pubblico scandalo;
l’altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
il matrimonio non è stato consumato;
è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso , potendo in tal caso la domanda di divorzio essere presentata sia dal coniuge che ha mutato sesso, sia dall’altro.

In sintesi, oltre alle ipotesi cd. penalistiche ( nelle quali, oltre alla condanna per fatti di particolare gravità, vanno comprese anche le ipotesi di assoluzione per vizio di mente , di estinzione del reato , di mancanza della condizione obiettiva di punibilità nella fattispecie di incesto), costituiscono causa di divorzio: la separazione personale ; l’annullamento , lo scioglimento o il nuovo matrimonio all’estero dell’altro coniuge; la non consumazione del matrimonio; il mutamento di sesso.


3. Quali sono le conseguenze del divorzio con riferimento:
a) ai rapporti personali tra i coniugi?

Rapporti personali. La pronuncia di divorzio comporta:
in primo luogo l’estinzione del vincolo coniugale , con conseguente restituzione ai coniugi dello stato libero che consente loro di contrarre nuovo matrimonio; ma per la donna vige il divieto temporaneo di nuove nozze , salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’art. 89 cc;
per la donna, la perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio ; ma il tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al suo, quando sussista un interesse della ricorrente ovvero dei figli meritevole di tutela.

Non fa venire meno il vincolo di affinità ed in particolare non fa cessare l’impedimento dell’affinità in linea retta ( art. 87, n. 4, cc); non fa perdere la cittadinanza al coniuge straniero che l’abbia acquisita a seguito di matrimonio.
b) alla proprietà dei beni comuni?
Proprietà dei beni comuni. Il divorzio determina lo scioglimento della comunione legale ( la quale riguarda tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che si tratti dei beni personali indicati nell’art. 179 cc) , nonché lo scioglimento del fondo patrimoniale ; ma qualora vi siano figli minori il fondo permane fino alla maggiore età dell’ultimo dei figli minori . Non produce effetti sulla comunione ordinaria ( per esempio in caso di beni acquistati prima del matrimonio pro-quota , o anche durante il matrimonio ma in regime di separazione dei beni ) , che può essere sciolta ad istanza di uno dei coniugi.
c) all’esercizio della potestà parentale sui figli minori?

Potestà parentale , il tribunale che pronuncia il divorzio dispone anche l’affidamento dei figli ad uno dei genitori o - se ritenuto utile nell’interesse dei figli – l’affidamento congiunto o alternato ; stabilisce le modalità di visita del genitore non affidatario ; dà disposizioni per l’amministrazione dei beni dei figli; adotta provvedimenti per il contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario.



Il coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare. ( Per ulteriori informazioni vedere: “Responsabilità parentale” – Italia)
d) all'assegno di mantenimento a carico di un coniuge e a favore dell'altro?

Assegno di mantenimento . Con la pronuncia di divorzio il tribunale , ad istanza di parte, dispone l’attribuzione di un assegno periodico di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati ovvero non possa procurarseli per ragioni obiettive. L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario . L’assegno di divorzio , su accordo della parti, può anche essere corrisposto in unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su un immobile. ( Per ulteriori informazioni vedere: Crediti alimentari – Italia)




Ulteriori effetti. Il coniuge divorziato e non passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di divorzio, ha, altresì, diritto ad una percentuale della indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall’altro coniuge ; in caso di morte dell’ex coniuge, ha diritto alla pensione di reversibilità ovvero a concorrere alla ripartizione della pensione con il coniuge superstite, nonché ad un assegno successorio a carico dell’eredità , qualora versi in stato di bisogno. La legge prevede altresì la possibilità per il coniuge beneficiario di iscrivere ipoteca ovvero di ottenere il sequestro dei beni del coniuge obbligato.






Violazione obbligo mantenimento. Il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge e/o dei figli commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 570 cod.pen.).
4. Cosa significa la nozione di "separazione personale" in termini pratici?

La separazione personale dei coniugi implica la cessazione legalmente sanzionata dell’obbligo di convivenza a loro carico. La separazione di fatto è priva di effetti ( fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma del 1975,n. 151)

Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale .

Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (artt. 150 e segg. cc; in materia successoria v. artt. 548 e 585 cc).
5. Quali sono le condizioni per la separazione legale?

La separazione giudiziale presuppone l’accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La legittimazione spetta anche al coniuge che abbia provocato tali situazioni.

Su richiesta di parte, il giudice - ove ne ricorrano i presupposti – dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione ( con tale pronuncia il legislatore della riforma del 1975 ha sostituito la precedente pronuncia di separazione per colpa, abbandonando la concezione di “sanzione” fondata sulla colpa e introducendo il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza o di pregiudizio per i figli minori) .



L’addebito ( la cui domanda può essere proposta solo nel giudizio di separazione ) rileva ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento e ai fini successori. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

La separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, ma acquista efficacia solo con il provvedimento di omologazione da parte del giudice, cui spetta la funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. In particolare, se l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi ultimi , il giudice riconvoca le parti indicando le modificazioni da adottare e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare allo stato l’omologazione. Si ritiene in giurisprudenza non necessaria la partecipazione del pubblico ministero quando non vi siano minori.
6. Quali sono le conseguenze della separazione legale?

Rapporti personali: con la separazione (giudiziale o consensuale) viene meno l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza; cessa la presunzione di paternità; la donna non perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio, ma il giudice – su istanza di quest’ultimo - può vietarne l’uso ove esso sia gravemente pregiudizievole, così come può autorizzare la moglie a non farne uso qualora ne possa derivare un pregiudizio.

Proprietà beni comuni: la pronuncia di separazione determina lo scioglimento della comunione legale.



Potestà parentale: il giudice che pronuncia la separazione provvede sull’affidamento dei figli minori e stabilisce la misura dell’assegno a carico del coniuge non affidatario per il mantenimento dei figli. Il coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale ( Per ulteriori informazioni vedere “Responsabilità parentale” – Italia) .

Assegno di mantenimento: il giudice, se richiesto, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. In caso di addebito, resta salvo il diritto del coniuge che si trovi in stato di bisogno a ricevere gli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento ( Per ulteriori informazioni v. “Crediti alimentari “– Italia)

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’assegno di separazione il criterio di adeguamento automatico previsto espressamente per l’assegno di divorzio.

E’ possibile la successiva modifica dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e alla misura dell’assegno ( per il coniuge e per i figli). La violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno costituisce reato (art. 570 cp).

Separazione senza e con addebito: Il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto ( ex artt. 548 e 585 cc).



Ulteriori effetti: la sentenza di separazione costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi , tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato, di versarne una parte agli aventi diritto.
7. Cosa significa la nozione di "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Il codice civile raccoglie sotto la categoria della “nullità” ( artt. 117 e segg. codice civile) ipotesi tra loro diverse, riconducibili alla nullità ovvero all’annullabilità del matrimonio. E’ preferibile utilizzare la categoria della invalidità e fare riferimento in concreto alle singole figure di invalidità e al relativo regime giuridico.

Il matrimonio è invalido quando è inficiato dai vizi espressamente indicati dal legislatore e che devono essere fatti valere con apposita impugnativa.

L’azione di annullamento del matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.

Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile ( artt. 117 – 129 bis cc)
8. Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Le cause di invalidità del matrimonio sono le seguenti ( artt. 117 e segg. cc):
vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi ( mancanza della libertà di stato); l’invalidità è assoluta e imprescrittibile; la legittimazione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero e a chiunque vi abbia interesse;
impedimentum criminis; tale causa sussiste quando il matrimonio viene contratto da persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato in danno del coniuge dell’altra; l’invalidità è assoluta e insanabile e può essere fatta valere dai coniugi, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse;
interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi ; la pronuncia di interdizione può intervenire anche successivamente al matrimonio , purché accerti l’esistenza della incapacità al momento del matrimonio; la impugnazione può essere proposta dal tutore, dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse;
incapacità di intendere e di volere ( cd. incapacità naturale) di uno dei coniugi; l’impugnazione può essere proposta dal coniuge che – benché non interdetto – provi di avere contratto il vincolo matrimoniale trovandosi in condizioni di incapacità di intendere e di volere; l’azione non può essere proposta se - dopo il recupero delle facoltà mentali – vi sia stata coabitazione per un anno;
difetto di età; la legittimazione spetta ai coniugi, al Pubblico Ministero e ai genitori; il già minorenne non può agire dopo oltre un anno dalla maggiore età;
vincolo di parentela, affinità, adozione, e affiliazione ; l’invalidità può essere fatta valere dai coniugi, dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse, salvo che sia trascorso un anno dalla celebrazione e si tratti di una ipotesi in cui sarebbe stata possibile l’autorizzazione
violenza, timore ed errore ( consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo; errore sulla identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge ex art. 122 cc); la legittimazione spetta al coniuge il cui consenso sia affetto da uno dei vizi sopra indicati, salvo che via stata coabitazione per un anno dal momento di cessazione della causa di violenza o di timore ovvero dalla data di scoperta dell’errore;
simulazione; il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi i quali abbiano contratto matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano; l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero quando i contraenti, anche per breve tempo, abbiano convissuto more uxorio successivamente alla celebrazione del matrimonio.
9. Quali sono le conseguenze della pronuncia di annullamento del matrimonio?

Se i coniugi erano in buona fede ( e cioè ignoravano il vizio al momento della celebrazione), il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia di annullamento, la quale opera con effetti ex nunc ( cd. matrimonio putativo). I figli nati o concepiti durante il matrimonio si considerano figli legittimi e quindi per essi trova applicazione la disciplina prevista per il caso di separazione personale dei coniugi con figli minori.



Il giudice può altresì disporre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere per un periodo non superiore a tre anni somme periodiche di denaro a favore dell’altro coniuge che non abbia redditi propri adeguati e non sia passato a nuove nozze.

Se uno solo dei coniugi era in buona fede, gli effetti del matrimonio putativo si verificano in suo favore e in favore dei figli. Il coniuge in mala fede è tenuto a corrispondere una congrua indennità corrispondete al mantenimento per tre anni, oltre alla prestazione degli alimenti se non vi siano altri obbligati.

Se i coniugi erano in mala fede, il matrimonio produce effetti rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio, salvo che la nullità dipenda da bigamia o da incesto ; i figli nati da matrimonio nullo per bigamia potranno acquisire lo stato di figli naturali riconosciuti.
La buona fede si presume e deve sussistere soltanto nel momento della creazione del vincolo matrimoniale.
10. Vi sono mezzi alternativi non giudiziali per la risoluzione di questioni relative al divorzio senza la necessità di adire l’autorità giudiziaria ?

Non sono previste forme alternative di risoluzione delle questioni relative al divorzio ( o alla separazione) ; in particolare non è previsto il ricorso alla mediazione familiare. Sono all’esame del Parlamento progetti di legge che prevedono la mediazione familiare al fine di consentire ai coniugi di pervenire a soluzioni concordate in materia di affidamento dei figli..
11. A chi bisogna presentare la domanda di divorzio, di separazione, di annullamento del matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti che devono essere uniti alla domanda?

La disciplina processuale del divorzio è applicabile anche al procedimento di separazione giudiziale, salvo i limiti di compatibilità; è residuale l’applicazione delle previsioni di cui agli arrt. 706 e segg. cpc..



Il giudizio si svolge nelle forme di un procedimento speciale di cognizione che segue regole differenziate rispetto a quelle del rito ordinario, soprattutto nella fase introduttiva.

Competenza: tribunale , in composizione collegiale, del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all’estero, del luogo di residenza o domicilio del ricorrente; se entrambi risiedono all’estero, è competente qualunque tribunale della Repubblica. Nel caso di divorzio congiunto, i coniugi possono scegliere il luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro.

Procedimento: la domanda di divorzio si propone in forma di ricorso che va depositato presso la cancelleria del tribunale competente ; al ricorso vanno allegati i documenti che si offrono in comunicazione, ma è possibile produrli anche direttamente all’udienza presidenziale; il ricorso e il decreto con il quale il presidente del tribunale ha fissato l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé devono essere notificati a cura del ricorrente all’altro coniuge; se all’udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, il presidente adotta i provvedimenti temporanei nell’interesse dei coniugi e dei figli e fissa l’udienza davanti al giudice istruttore, davanti al quale la trattazione della causa si svolge secondo le regole del processo ordinario di cognizione.

Divorzio congiunto: l’istanza congiunta presuppone l’accordo dei coniugi sia in ordine al divorzio sia in ordine alle condizioni postmatrimoniali riguardanti i figli e i rapporti economici. Il procedimento è semplificato.



Fonti: legge 1970, n. 898 e succ.mod.; per la separazione personale è residuale l’applicazione degli artt. 7[tel]cpc
12. Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi della procedura?

E’ previsto il patrocinio a spese dello Stato e quindi è possibile farsi assistere da un avvocato senza dover affrontare le spese di difesa e le altre spese processuali. Del patrocinio a spese dello Stato può usufruire anche il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Per le condizioni di ammissione a tale beneficio si rinvia alla legge 1990/217 e alla scheda sul patrocino a spese dello Stato. Poiché la domanda va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati possono essere consultati i relativi siti web ( per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma) nonché il sito del Ministero della giustizia.

Fonti: legge 1990 n. 217 , come modificata dalla legge 2001,n.134.
13. E’possibile proporre appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio, di separazione legale o di annullamento del matrimonio?

Le sentenze di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio sono suscettibili di impugnazione mediante il mezzo dell’appello. Le sentenze non definitive in materia di divorzio ( per esempio quando la causa prosegue per la determinazione dell’assegno) o di separazione ( per esempio quando la causa prosegue per la pronuncia sull’addebito o sull’assegno ) non sono suscettibili di appello differito ( cioè unitamente alla sentenza definitiva) , ma devono essere impugnate nei termini di legge.


14. Qual è la procedura per ottenere il riconoscimento in Italia di una decisione di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio resa da un tribunale di un altro Paese della U.E.?

Trova in materia applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003. che prevede una procedura comune a tutti i Paesi della U.E.

Il riconoscimento è automatico ; quindi non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di decisione di divorzio, separazione, annullamento contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione.

Ma ogni parte interessata può anche far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta; i motivi di non riconoscimento sono espressamente previsti dal regolamento. L’istanza (nella forma del ricorso) si propone alla corte di appello territorialmente competente ( con riferimento al luogo di attuazione della decisione, in applicazione delle norme interne ). Il giudice decide senza indugio ( anche senza contraddittorio) e la decisione viene comunicata al richiedente.
15. Qual è il giudice competente in Italia per l’opposizione al riconoscimento di una decisione di divorzio , separazione o annullamento di matrimonio resa da un tribunale di altro Paese della U.E.? Quale procedura è applicabile in questi casi?

Contro la decisione sul riconoscimento ciascuna delle parti può proporre opposizione davanti alla corte di appello che ha adottato il provvedimento, nel termine di un mese dalla sua notificazione ( due mesi se la controparte è residente in uno Stato diverso); in questa seconda fase vanno rispettate le regole del contraddittorio e trovano applicazione le ordinarie disposizioni sul processo contenzioso.



Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso ricorso per cassazione (V. allegati al Regolamento).
16. Qual e il diritto applicabile nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non risiedono in Italia o che sono di nazionalità diversa?

dalla legge nazionale comunedei coniugi al momento della domanda di separazione o di divorzio ; nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale è prevalentemente localizzata .

Se la legge straniera in concreto applicabile non prevede la separazione personale e il divorzio, troverà applicazione la legge italiana ( art. 31 legge 1995,n. 218), prevalendo in tal caso la lex fori. Al riguardo, va in particolare rilevato che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio tra stranieri.
Con riferimento alle ipotesi formulate nel quesito, ai coniugi italiani che abbiano presentato in Italia domanda di separazione o di divorzio sarà applicabile la legge italiana, anche se non residenti in Italia; se si tratta di coniugi di nazionalità diversa, troverà applicazione la legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale ; ma se detta legge non conosce gli istituti della separazione o del divorzio il giudice (italiano) applicherà la legge italiana.
wlasnie sie pakuje za maks. 2 tygodnie bede w polsce i chce rozpoczac caly tencholerny rozwod. oczywiscie zameldowanie w pl mam, nie zrezklam sie obywatelstwa wiec nie bedzie problemu.
czy wyjde finansowo dobrze na rozwodzie we wloszech? mam watpliwosci. maz zaproponowal alimenty dla corki w wysokowsci 250 euro, bez wzgl czy bede w pl czy we wloszech (adwokat wloski powiedzial ze to glodowa stawka w bolzano),
zreszta moj adwokat w polsce zaznaczyl ze mozemy psotarac sie o wiecej bo z uwagi na to w jakiej sytuacji wracam do polski (dluga przerwa w pracy, 6 lat po studiach, praktycznie zadnych oszczednosci (maz nie przejmuje sie tym faktem) i to ze w polsce nie jest tak latwo znalezc prace od razu),

oraz
to ze maz pozbawia dziecko mozliwosci nauki 2 jezykow jednoczesnie,to ze zmienia nam sie warunki zyciowe i mozliwosci.

boje sie jednej rzeczy ile bde musiala zaplaci za caly rozwod bo oprocz oplat i adwokata bede musiala pokryc koszty tlumaczen.
rozwod we wloszech nie oplaca mi sie bo na dzien dzisiejszy nie jestem wstanie zorganizowac sobie zycia tak (ma na mysli godziny mojej pracy) by corka nie cierpiala. do tego dochodzi fakt ze jestem tu totalnie sama bez zadnego czlonka rodziny ktory moglby mi pomoc. fizycznie nie jestem wstanie tego wszystkiego zorganizowac.
skoro chce odpoczac w polsce i na pewno bede orgazniwala sobie zycie tu nie oplaca mi sie jezdzic do wloch na rozprawy i wynajmowac tam adwokata.


napisze jak tylko zloze pozew zobaczymy ile to bedzie trwalo.
hej,
nektarynka jak zlozysz pozew to opisz wszystko. ja za jakis miesiac bede zakladala sprawe o alimenty i tez nie wiem, czy zrobic to w sadzie wloskim czy polskim. ktos mi napisal, ze jesli sprawe zaloze u nas bedzie sie to strasznie dlugo ciagnac a i nie mam co liczyc na wysokie alimenty. powodzenia!
pralina a tego nie da się zastosować:
Procedura di ingiunzione di pagamento
1. Esistenza di una procedura di ingiunzione di pagamento
E’ disponibile una procedura semplificata specificamente diretta al recupero di crediti che sono suscettibili di restare incontestati da parte del debitore? (cosiddetta procedura di ingiunzione di pagamento)?

E’ disponibile. Trattasi di un procedimento sommario , a contraddittorio eventuale e differito. La somma pretesa deve essere liquida, cioè ben determinata nel suo ammontare. Del diritto vantato occorre fornire la prova scritta, la quale può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (per es. costituisce prova scritta la fattura commerciale); il giudice adito (giudice di pace o tribunale, a seconda della competenza per valore), se ritiene fondato il credito, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo (notifica cui dovrà provvedere la parte richiedente), con espresso avvertimento che nello stesso termine può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione il decreto ingiuntivo diventa definitivo e può essere messo in esecuzione.

Se viene proposta opposizione da parte del debitore ingiunto, il procedimento si svolge secondo le forme del procedimento ordinario.
1.1. Ambito di applicazione della procedura
a) A quali controversie è applicabile?
La procedura è applicabile alle controversie promosse da chi è creditore di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili ovvero da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
b) Esiste un limite massimo di valore del credito?
Nessun limite.
c) L’utilizzazione di tale procedura è facoltativa od obbligatoria ?
Il ricorso al procedimento di ingiunzione è facoltativo; il creditore o chi vanta il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata può sempre fare ricorso al procedimento contenzioso ordinario.
d) E’ utilizzabile la procedura di ingiunzione se il convenuto è domiciliato in altro Stato della U.E. o in un Paese terzo?
Si. Con d.lgs. 2002/n. 231. è stata abrogata la disposizione che vietava il ricorso alla ingiunzione se la notificazione all’intimato doveva avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana.
1.2. Giudice competente

Quale tribunale deve essere adito per ottenere una ingiunzione di pagamento? La procedura di ingiunzione è soggetta alle regole generali sulla competenza o a regole differenti?



La procedura di ingiunzione è soggetta alle regole generali sulla competenza per valore e per territorio.

In base alle regole sulla competenza per valore, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 è competente il Giudice di pace; per crediti di importo superiore è competente il tribunale in composizione monocratica.

Per i crediti relativi ad onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o a rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari e da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo, è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Inoltre gli avvocati o i notai possono proporre istanza di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine cui sono iscritti o dal quale dipendono(art. 637 cpc).
1.3. Formalità necessarie

Quali sono le formalità necessarie per chiedere una ingiunzione di pagamento?
a) E’ obbligatoria la utilizzazione di un formulario?

No, non è prevista la utilizzazione di un formulario. La domanda è proposta nelle forme del ricorso, il quale può essere redatto anche in modo sommario, purchè sia accompagnato dai documenti previsti dagli artt. 634, 635 e 636 c.p.c.
b) E’ necessaria l’assistenza di un avvocato?

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore, nelle cause il cui valore non sia superiore a € 516,46. Tuttavia, il giudice di pace, per i crediti di importo superiore, ma sempre nei limiti della sua competenza, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona. Davanti al tribunale è necessaria l’assistenza di un difensore.



La parte, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso io giudice adito, può stare in giudizio senza nominare altro difensore.
c) E’ necessario indicare dettagliatamente le ragioni del credito?
Non dettagliatamente. Il ricorso deve indicare le ragioni del credito, ma l’esposizione può essere sommaria.
d) E’ necessario dare la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti possono essere utilizzati ?

E’ necessario dare la prova scritta. Ma ai fini della ingiunzione di pagamento costituisce prova scritta qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, che sia ritenuto idoneo dal giudice a dimostrare il diritto fatto valere.

Sono prove idonee: le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata; i telegrammi; gli estratti autentici delle scritture contabili per i crediti fatti valere dagli imprenditori commerciali per somministrazione di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, anche a favore di persone che non esercitano attività commerciale. Anche le fatture commerciali costituiscono prova scritta idonea, ma in caso di opposizione non costituiscono fonte di prova in favore della parte che l’ha emessa.

Se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, ovvero onorari e rimborsi spettanti ai notai o ad altri liberi professionisti, alla domanda è necessario allegare la parcella sottoscritta dal richiedente con il parere delle competenti associazioni professionali.


Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici vi sono norme particolari.
1.4. Rigetto della domanda

In quali circostanze una richiesta di ingiunzione di pagamento viene rigettata? Il giudice adito esamina la prova del credito prima di pronunciare una ingiunzione di pagamento?

Il giudice rigetta la domanda quando ritiene non provata la pretesa in base alla documentazione prodotta.

Peraltro, prima di decidere, se ritiene che la domanda sia insufficientemente giustificata, può disporre che il cancelliere inviti la parte a fornire la prova idonea. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso o comunque se la domanda non può essere accolta, il giudice la rigetta con decreto motivato,

In tal caso è sempre possibile riproporre la domanda, anche in via ordinaria.
1.5. Appello

Può il richiedente proporre appello avverso il decreto di rigetto dell’ingiunzione di pagamento?

No. Il decreto di rigetto non è impugnabile, né mediante appello, né mediante ricorso straordinario per cassazione.
1.6. Atto di opposizione

Se la domanda di ingiunzione è accolta, di quale termine dispone l’ingiunto per contestare il credito? Quali sono le formalità per proporre opposizione?

Il giudice, se accoglie la domanda, emette decreto ingiuntivo che deve essere notificato all’intimato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se la notificazione deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi. Nella ipotesi di mancata notificazione o di violazione dei termini stabiliti per la notificazione, la parte che lamenti la omessa notifica può chiedere al giudice che ne dichiari la inefficacia a tutti gli effetti.



Con il decreto il giudice ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, con l’espresso avvertimento che entro lo stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni ed aumentato fino a sessanta.

Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati della U.E. il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti. Se l’intimato risiede in altro Stato, il termine è di sessanta giorni e comunque non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.

L’opposizione si propone davanti all’Ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione che va notificato al ricorrente nel domicilio indicato nel ricorso.
L’ufficiale giudiziario notifica avviso al cancelliere perché ne prenda nota sull’originale del decreto.
1.7. Conseguenze dell’atto di opposizione

Che cosa avviene se l’intimato contesta in tempo il credito? Si aprirà un procedimento ordinario automaticamente o su richiesta delle parti?

L’opposizione dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, diretto ad accertare l’esistenza del credito fatto valere dal creditore mediante la procedura di ingiunzione; i termini di comparizione sono ridotti alla metà.

Il giudice deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, sulla base degli elementi di prova acquisiti e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda, anche se il decreto ingiuntivo è stato emesso al di fuori delle condizioni previste dalla legge.


1.8. Conseguenze della mancata opposizione
Che cosa avviene se l’intimato non contesta il credito nei termini di legge?
a) Che cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Se l’intimato non propone opposizione, il decreto diventa esecutivo.

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure se l’opponente non si è costituito in giudizio, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.
Nel caso di opposizione tardiva (oltre il termine perentorio stabilito dalla legge) ovvero di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, il giudice dichiara rispettivamente l’inammissibilità o la improcedibilità dell’opposizione, con la conseguente esecutività del decreto opposto.
b) Questa decisione è suscettibile di appello?

Questa decisione è suscettibile di impugnazione, secondo le regole ordinarie.

Se si tratta di un credito di valore inferiore a € 1.100,00, la decisione del giudice di pace - se pronunciata prima del 2 marzo 2006 - è ricorribile per cassazione solo per violazione di norme comunitarie, costituzionali o di natura processuale, oltre che per violazione dei principi informatori della materia, trattandosi di decisione di equità.

Con recente riforma (d.lgs. 2006, n. 40) è stato modificato il regime di impugnazione delle sentenze di equità, nel senso che le stesse sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia . Tale nuova disciplina si applica alle decisioni pronunciate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27 d.lgs. 2006/40)

Fonti normative : art. 633 / 656 codice procedura civile

Link utili : www.giustizia.it
ha ha, inf. kobieta w 9tym miesiacu ciazy sprawia wrazenie lekko niedorozwinietej. wczoraj gralam z 85letnia babcia w karty i miala lepszy refleks ode mnie. nie jestem w stanie tego przetlumaczyc. wiem juz tyle, ze w polsce moge zalozyc sprawe o alimenty, za ktora nic nie zaplace. nawet tlumaczenia sa za darmo. ale podobno bardzo dlugo sie to ciagnie i szanse na alimenty male. a nie wiem czy da sie to zrobic przez sad wloski i czy bedzie to dla mnie bardziej czy mniej korzystne :-)
Pralina te przepisy dotyczą Postępowania uproszczonego i przyspieszonego we Włoszech
ok. na duzo mi sie to nie zda. nie jestem prawnikiem. ale dzieki. mysle, ze najkorzystniej bedzie wziac adwokata i modlic sie o to, zeby wszystko poszlo jak najszybciej i bezbolesnie.
pralina Trzeba być dobrej myśli. No i niedługo wejdzie ta forma pracy co Ci kiedyś linki wysłałem do kodeksu pracy. Pozdrawiam
dzieki. ja jestem coraz lepszej mysli, tylko czuje, ze lada moment urodze i trzeba juz zaczac dzialac. moze facet sam sie odblokuje i jak zobaczy zdjecia malej to zmadrzeje i dogadamy sie poza sadem. slyszalam, ze u wielu dziewczyn tak bylo.
Nektarynka jest również coś takiego we Włoszech jak:
Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
Modi alternativi di risoluzione delle controversie - Italia





Avrete una panoramica dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie leggendo le informazioni contenute nella scheda "ADR - general information".

I diversi tipi di ADR in Italia

La legislazione italiana prevede diverse forme di ADR. In linea molto generale, possono essere illustrate come segue:
accordi consensuali di transazione di cui all’articolo 1956 del codice civile;
mediazione, quando le parti si rivolgono ad una terza parte indipendente per risolvere la loro controversia, giungendo così ad un accordo;
Conciliazione giudiziaria o extragiudiziaria (ad esempio quella prevista dagli articoli 183, 320 e 322 del codice di procedura civile);
Arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie in alternativa alla decisione giudiziaria, previsto dall’articolo 806 del codice di procedura civile.

Tra le forme di conciliazione non contenziosa vi sono quelle perlopiù spontanee e non regolate dallo Stato. A titolo di esempio si citano i Consigli di Conciliazione e arbitrato Telecom-Italia e l’Ombusdman bancario.

Altre forme di conciliazione non contenziosa previste da leggi speciali sono:
Legge 11 maggio 1990 n. 108 recante conciliazione extragiudiziale sulle controversie in materia di diritto del lavoro (sindacali o amministrative) quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nella disciplina dei licenziamenti;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente l’istituzione di commissioni arbitrali e conciliative presso le Camere di Commercio;
Legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla conciliazione e l’arbitrato in materia di subfornitura nelle attività produttive;
Legge 2 marzo 1963, n. 320 recante in materia agraria un tentativo obbligatorio di conciliazione precedente al giudizio.

Le forme giudiziarie di conciliazione giudiziaria sono:
Articolo 185 del codice di procedura civile: prevede il tentativo facoltativo di conciliazione che può essere rinnovato nel corso del giudizio (che può essere tentato dal giudice nella prima udienza di comparizione delle parti “quando la natura della causa lo consenta”, art. 183 del codice di procedura civile). Il giudice quando tenta di conciliare le parti non deve in alcun modo condizionare la loro volontà, né deve anticipare il proprio convincimento, deve invece prospettare alle parti l’opportunità e la possibilità di addivenire ad un accordo senza però svolgere un ruolo attivo (per salvaguardare il proprio ruolo di terzietà ed imparzialità). Se le parti raggiungono l’accordo firmano il verbale di conciliazione davanti al giudice. Tale verbale costituisce titolo esecutivo e determina la cancellazione della causa dal ruolo.
Articolo 420 del codice di procedura civile: il giudice del lavoro può tentare sempre la conciliazione nell’ambito del processo del lavoro, sia se la natura del diritto è disponibile che indisponibile.
Articolo 447 bis del codice di procedura civile: è previsto un tentativo di conciliazione in materia di locazione.
Legge 320 del 1963: è previsto un tentativo di conciliazione in materia agraria.
Articoli 707 e 708 del codice di procedura civile: in materia di controversie relative alla separazione personale tra coniugi è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi da parte del Presidente del Tribunale.
Legge 1766 del 1927: è previsto un tentativo di conciliazione in materia di usi civici.
Legge n. 17775 del 1933: è previsto un tentativo di conciliazione in materia di acque pubbliche.

Le forme di conciliazione sopraindicate si applicano per la soluzione di conflitti in tutte le situazioni ipotizzate.

Nelle forme di conciliazione non contenziosa l’assistenza legale è facoltativa e non obbligatoria, le spese sono contenute, non è possibile ottenere il beneficio del gratuito patrocinio e l’accordo raggiunto può essere portato immediatamente in esecuzione.

Nelle forme di conciliazione contenziosa, invece, l’assistenza legale è obbligatoria e se la parte ha ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio per il processo, esso si estende anche alla fase conciliativa.

Gli organismi di conciliazione sono in genere affidabili anche sotto il profilo della riservatezza, alla osservanza della quale essi sono tenuti in base alla legge italiana sulla tutela della privacy.

Le parti possono prevedere nel contratto da esse stipulato di ricorrere a forme di conciliazione prima di rivolgersi al tribunale.

Tale clausola però, non può precludere il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’accordo con cui le parti definiscono la loro controversia in sede di conciliazione è vincolante per loro. Se esso non viene spontaneamente osservato, può essere eseguito coattivamente.
pralina mam nadzieję że Ci się uda dogadać z nim w sprawie alimentów. Bądźmy dobrej myśli
Jeżeli rozwód jest z winy męża to on ponosi wszystkie opłaty łącznie z twoim adwokatem,ponadto staraj się o alimenty na córkę i na ciebie,jako że zostajesz bez środków do życia masz do tego prawo,i jeszcze możesz starać się o zadościuczynienie materialne-przez 6 lat nie pracowałaś bo zajmowałaś się wychowaniem córki to co się dorobiliście zostało przy twoim mężu ty praktycznie wracasz do Polski z walizką więc i w tym wypadku należy ci się jakaś kwota,chyba że będzie podział majątku.POWODZENIA
asia.h dopiero w styczniu 2008 będą w Polsce 2 instrumenty dzięki którym będzie można sprowadzić Polki z Włoch i im pomóc urządzić się w Polsce. Pozdrawiam
inf. jestem pelna podziwu dla Ciebie.Zaczeles pomagac.Oby tak dalej.
pozdrawiam
gra1 a dlaczego miałbym nie pomagać. Robiłem to ale mniejszych ilościach na tym forum.
Witam Was,mam nie maly problem wyszlam za maz 6 mies.temu (comunione dei beni) i mysle o rozwodzie.On nie wraca juz od 2 mies do domu,a jak wroci to tylko przebrac sie o 8 rano przespac w innym pokoju i wyjsc.Jestem zawsze sama i potrzebna zeby przypilnowac intreresu (ma sklep jest zlotnikiem) oczywiscie za darmo,nigdy mi nie wyplacil normalnej pensji nawet jak bylam zatrudniona u niego a teraz jestem wspolpracownikem.Nie ma dla mnie szacunku,powiedzial ze on musi byc sam bo zdaje sobie sprawe ze mnie krzywdzi(no tak a ja tu 5 lat strconych)On ma dziecko z inna kobieta z conkubinatu i placi alimenty i powiedzial mi ze ja od niego nie dostane nic i tak mnie wysyla do Polski.Bo dla mnie nie ma tu prawa.Czy to prawda?
Chinka28 jak dla mnie to on cię straszy .Nie ma praw do tego aby cię tak puścić. Poczytaj kodeks:
http://studiocelentano.it/codici/cc/index.htm
Temat przeniesiony do archwium.
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