Cytat: paulinka1128
ja sie nie zastanawiam tylko napisalam aby autor watku mogl zobaczyc ile zarbiaja osoby w gastronomii w pobliskim regionie :)
Istniej tak zwane contratti nazionali di lavoro od tego powinien zaczac Riccardo..najpierw przeczytac swoj..porownac do innych,do swego kontrktu..mysle zenie masz swego livello wyzszego niz livello 3..tak sadze po prostu z twego opisu.Wg contratto nazionale pracownik powinien przepracowywac miesiecznie 172 godziny plus 16 godzin straordinario..ktore wsystemie pracy dziennej powinny byc zrekompensowane 30 proc za stawke godzinowa, praca w nocy o 60 proc/praca nocna jest liczona od polnocy do 6 rano
LAVORO STRAORDINARIO
Articolo 202.
1) Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30%.
2) Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 60%.
3) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6.
4) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
5) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo 198.
1) Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero
reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
LAVORO NOTTURNO
Articolo 199.
1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.
2) A decorrere dall'1.6.90, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura di 12% in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
3) Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione di 25%.
Capo VI - FESTIVITA'
Articolo 203.
1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro festivo. http://www.aipn.it/contratto_collettivo_alberghi.htm