Con la presente scrittura, ed in conformità degli accordi verbali intercorsi, le confermiamo la decisione della ns. società di avvalersi della sua attività professionale alle condizioni di seguito descritte, attraverso un incarico a tempo determinato, alle seguenti modalità e condizioni:
1. PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:
Si richiede che la sig.na si leghi per collaboraione all’azienda sopraindicata, tramite il sig. Marco Costello come modella, avendo lui nostra piena fiducia lasciandogli mandato di osservazione per ns conto, organizzando la presentazione della sig.na tramite servizio fotografico di preparazione.
Con privilegio della stessa dei seguenti punti legandosi a questa campagna avrà diritto di essere la protagonista dei nostri futuri spot pubblicitari su riviste di settore a carattere nazionale ed internazionale.
Nei prossimi eventi di presentazione dei ns prodotti ESSENDO LEI testimonial della ns casa sarà sulle ns scatole di imballaggio.
Nei futuri eventi tenuti come conferenze stampa, fiere ed esposizioni, nonchè su cartelloni stradali. e nelle ns sedi principali sarà lei ad avvalersi della ns scelta.
Ogni spostamento e soggiorno per motivi lavorativi saranno totalmente a spese dell’azienda.
2. DURATA ED ORARI:
Il rapporto di cui trattasi si svolgerà dal mese di gennaio 2005 al mese di dicembre 2007 ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previa comunicazione scritta con raccomandata a.r. da consegnarsi all’agente. 8GG almeno prima della scadenza Il collaboratore è soggetto a vincoli di orari.
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3. CORRISPETTIVO:
Il corrispettivo viene stabilito per un totale (mensile, annuale, x prestazione), netto di EURO 3000,00 non comprensivo di ogni onere e spesa, nonché delle ritenute fiscali e previdenziali previste a norma di legge, ad eccezione delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, debitamente rimborsate dalla Società, a seguito di conferimento d'incarico e dietro presentazione di una nota spese e della documentazione allegata, in base a quanto stabilito dalla normativa fiscale attualmente in vigore, a carico della società sono inoltre, i 2/3 dei contributi INPS dovuti per l'iscrizione alla gestione separata per i lavoratori parasubordinati ai sensi della legge 8.8.95 n°335, ed i 2/3 del premio assicurativo INAIL, se dovuto, ai sensi del D.Lgs 23.02.00 n° 38.
4. LUOGO DI LAVORO:
La prestazione avverrà presso la sede della società (oppure presso la sede principale e/o secondaria e/o le unità locali della società) o tramite la ricerca di un location esterna.
5. TIPOLOGIA DI RAPPORTO:
La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell'organizzazione aziendale della società. Si può inserire solo tramite accordo antecedente tra le parti.
6. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE:
N.D.
7.MODALITA' DEI PAGAMENTI:
I pagamenti avverranno dietro presentazione da parte del collaboratore di apposita nota con scadenza mensile con un acconto di euro 1.500,00 dopo l’esposizione dei primi STORY-BOARDS i 1.500,00 euro restanti verranno versati alla fine del rapporto lavorativo a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
8.RISOLUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE:
Le parti convengono che l'apposizione del termine al contratto di collaborazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà della società di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi degli artt. 2227 e/o 2237 cod. civ. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento almeno 30 giorni prima della data di cessazione In caso di recesso anticipato la società sarà tenuta esclusivamente al compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso e delle spese sostenute, nonché del trattamento di fine rapporto fino a quel momento maturato.
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9. RISERVATEZZA:
Si conviene che qualsiasi dato o informazione del quale venisse a conoscenza nell'esecuzione del Suo incarico professionale riveste carattere di riservatezza. Lei, pertanto, si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza e il contenuto del presente accordo, anche a titolo puramente referenziale.
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per la risoluzione delle controversie nascenti dal presente accordo Le parti dichiarano di rinunciare ad adire l'autorità giudiziaria competente e di ricorrere invece all'arbitrato irrituale.
11. PER NOTA:
Per quanto non espressamente derogato con il presente accordo, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli art. 22-22 e segg. cod. civ.”