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Se è vero che l’assetto originario del Trattato aveva lasciato spazio ad iniziative meritevoli di approvazione che la Corte di giustizia non aveva mancato di convalidare, quali quelle appena menzionate, quasi a dimostrare una spinta naturale ed un’attrazione originaria e spontanea dell’ordinamento comunitario verso obiettivi di tutela ambientale, la linea di tendenza che si era avviata non poteva non sfociare in un pieno ed esplicito riconoscimento, da parte degli Stati membri, di una vera e propria competenza della Comunità, non fosse altro per il fatto che lo status quo presupponeva necessariamente l’utilizzo di considerazioni ambientali solo in funzione limitativa e derogatoria rispetto all’affermazione di libertà “economiche”, così ponendo il valore della tutela dell’ambiente ad un livello necessariamente inferiore rispetto a quelli, con esso concorrenti, espressamente riconosciuti dal Trattato.
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