innanzitutto
per la residenza puo' fare un'autocertificazione dove deve dichiarare di avere i mezzi necessari a mantenersi va bene anche un conto bancario polacco e se è mantenuta dai genitori non lavorando deve indicare anche quello dei genitori.
per i primi 3 mesi è coperta dalla sua carta internazionale polacca ma da quando prende la residenza ( e la cosa è lunga ti avverto) deve provvedere a fare qualcosa non si puo' iscrivere alle liste dei disoccupati cosi' senza mai aver fatto nulla e non avendo mai versato contributi.
se avesse qualche problema basta che si reca al pronto soccorso con la sua tessera sanitaria internazionale che è del tutto simile alla nostra. informati presso la tua asl presso gli sportelli del territoriodove eseguono queste pratiche. per i cittadini polacchi come per tutti i comunitari non servono piu' assicurazioni questa è l'ultima direttiva ministeriale
Aggiornamento legislativo
Parola chiave SALUTE del 3/8/2007
Cittadini comunitari e assistenza sanitaria - Nota del ministero della Salute del 3 agosto 2007
La Nota del ministero della Salute fa riferimento alla questione dell'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari in seguito all’entrata in vigore del Dlgs 3 febbraio 2007 n. 30 di recepimento della direttiva comunitaria n. 38/2004 concernente il diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La direttiva comunitaria 38/2008 nel riconoscere il diritto di soggiorno, distingue tra soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori a tre mesi, individuando, in questo ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la prevista iscrizione anagrafica.
Nel testo della nota vengono chiarite alcune disposizioni indicate dalla direttiva che contengono precise prescrizioni in materia di assistenza sanitaria, che impongono al cittadino europeo puntuali adempimenti nel caso di soggiorno superiore ai tre mesi.
Il testo della nota è suddiviso in diversi paragrafi che si occupano di disciplinare diversi aspetti:
A) Entrata in vigore della Direttiva 2004/38/CE e Decreto legislativo di recepimento 3 febbraio 2007 n. 30
B) Conseguenze della direttiva sull’iscrizione obbligatoria al SSN per soggiorni di durata inferiore e soggiorni di durata superiore, nei diversi casi (Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, Familiare, anche non cittadino dell’unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, Familiare di cittadino italiano, Cittadino in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia, Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale, Titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121 (o E33)
D) Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria al SSN
E) Cittadini comunitari non rientranti nelle disposizioni precedenti
F) Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata
G) Risposte a quesiti vari (nello specifico si fa riferimento ai casi di interruzione di gravidanza, parto programmato, cittadine comunitarie ammesse ai programmi di assistenza ed intregrazione sociale art. 18 T.U. Imm. 286/98)
Per il contenuto dei diversi paragrafi rinviamo al testo della nota che si riporta in allegato alla notizia.
La circolare, in particolare, afferma che:
- Codice STP .
Per tutti coloro che non si trovano nella situazione di poter essere iscritti al SSN non è più possibile rilasciare il codice STP. Nei casi di prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti erogate a tali soggetti, che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza, dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata di cui si terrà conto per un’eventuale azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica. E’ prevista invece la proroga dell’uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l’anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 3 1 dicembre 2006.
-Tutela della gravidanza e della maternità.[...] per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, relativi all’assistenza da erogare alle donne in maternità, si rammenta che, per quanto concerne le donne in gravidanza, ai sensi della normativa comunitaria vigente, le prestazioni possono essere fornite previa esibizione della TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia); per l’evento parto programmato è da richiedere il modello E1 12 (solo nei casi di cui alla circolare ministeriale 4652 del 23 dicembre 1996: donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Pese d’origine per avere l’aiuto delle loro famiglie; donne titolari di borse di studio che partoriscono nell’arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all’estero.) Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato comunitario (e che non sono iscritte al SSN) dovranno presentare o un’assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.
- Cittadine comunitarie, art. 18 T.U. Imm. 286/98 ed assistenza sanitaria.
Rispetto alla categoria protetta di “donne comunitarie soggette alla tratta”, la nota del Ministero della Salute afferma che. “occorre tener conto della normativa speciale. Le cittadine comunitarie che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante disposizioni relative a proroga di termini previsti da disposizioni legislative) sono ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall'art. 18 decreto legislativo 286/98 (T.U. Immigrazione), possono iscriversi al Ssn, presentando un'attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente o associaizone che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma. L'iscrizione si interrompe se la cittadina abbandona il programma di assistenza ed integrazione. Al termine del programma di assistenza ed integrazione la cittadina comunitaria manterrà l'iscrizione al SSN se ha requisiti suddetti.
a questo indirizzo la trovi al completo e scaricabile
http://www.gruppoabele.org/Images/File/circolare%20MinSalute.pdf