1) Ricongiungimento con i familiari
Se sei titolare di carta di soggiorno o se sei titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con durata non inferiore a un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi:
- puoi chiedere il ricongiungimento con: a) il coniuge non legalmente separato; b) i figli minori a carico; c) i genitori a carico; d) i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro.
Per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, devi presentare apposita domanda alla Questura del TUO luogo di dimora.Tale domanda, corredata della documentazione prescritta in via generale, deve provare:
• la disponibilità di un alloggio, oppure, nel caso di un figlio minore degli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore abiterà;
• la disponibilità di un reddito annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio del medesimo importo se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.
QUESTE LE PROCEDURE: la Questura ti rilascia copia della domanda contrassegnata da timbro con la data e la sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Quindi il Questore, verificata l’esistenza dei requisiti prima menzionati, emette il provvedimento richiesto oppure un provvedimento di diniego del nulla osta.
N. B. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, può essere rilasciato il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Ad esse dovrai presentare la copia degli atti contrassegnata dalla Questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. Ottenuto il visto in un modo o nell’altro, verrà rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità ed i termini previsti in generale.