cos znalazlam ale nie daje za to glowy bo KAZDA questura robi po swojemu. podobno powinno wypelnic sie mod. 209
CARTA DI SOGGIORNO* PER I CITTADINI DELL’U.E. NEI CASI DI LAVORO AUTONOMO, LAVORO SUBORDINATO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, ATTESA LAVORO
* al primo rilascio la Carta di Soggiorno ha durata quinquennale (ad esclusione dell’attesa lavoro: 1 anno). Al rinnovo, se sussistono i requisiti, la scadenza è a tempo indeterminato.
La domanda deve essere presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio della Repubblica, alla Questura competente per il luogo in cui l’interessato si stabilirà.
DOCUMENTI RICHIESTI:
1. Istanza compilata su MOD.209, in caso di primo rilascio, o MOD.210, in caso di rinnovo, (tali modelli sono in distribuzione presso i nostri Uffici);
2. 4 fotografie in posa uguale formato tessera;
3. ** copia del passaporto o di altro documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, più originale in visione oppure dichiarazione consolare.
** I cittadini cechi, ciprioti, maltesi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni, e slovacchi hanno l’obbligo del passaporto.
LAVORO AUTONOMO
• copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. registri o albi, più originali in visione; tale documentazione va richiesta per quelle attività che risultano iscrivibili alla Camera di Commercio, registri o albi. In assenza di tale documentazione autocertificazione sull’attività lavorativa autonoma svolta.
• al rinnovo dichiarazione dei redditi o autocertificazione resa su moduli in distribuzione presso i
nostri uffici. L’ammontare non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale (per l´anno 2006 pari a Euro 4.962,36)
LAVORO SUBORDINATO (validità 5 anni / 1 anno in caso di lavoro a tempo determinato)
• copia della dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, copia del contratto di lavoro;
• al rinnovo dichiarazione dei redditi ovvero autocertificazione resa su moduli in distribuzione presso i nostri uffici. L’ammontare non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per l´anno 2006 pari a Euro 4.962,36)
I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni, e slovacchi devono produrre:
autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (L’autorizzazione non è richiesta se l’interessato ha un soggiorno, in scadenza, di lavoro subordinato, autonomo o famiglia)
PRESTAZIONI DI SERVIZI
• documentazione attestante l’attività svolta;
• al rinnovo dichiarazione dei redditi ovvero autocertificazione resa su moduli in distribuzione presso i nostri uffici. L’ammontare non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per l´anno 2005 pari a Euro 4.962,36)
ATTESA LAVORO
• attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano o polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e maternità o MOD. E111 E/128 a copertura sanitaria per tutto il periodo di permanenza in Italia.
• documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi di sussistenza, per un ammontare non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale - per l´anno 2006 pari a Euro 4.962,36- (da dimostrare mediante conto corrente, certificato o libretto di deposito bancario o postale, borse di studio, fideiussione bancaria o assicurativa fornita da cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante);
I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni, e slovacchi possono ottenere il soggiorno per attesa lavoro solo se sono stati titolari di un precedente soggiorno di lavoro subordinato, autonomo o famiglia.