DIRITTI PREVIDENZIALI - TEMPO DETERMINATO
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigente sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.
L'indennità, per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro, potrà essere corrisposta anche dopo la conclusione dello stesso.
Il Lavoratore deve però comunicarlo tempestivamente all'INAIL per ricevere il pagamento diretto della prestazione.
MALATTIA
Per questi lavoratori la malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello della attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 gg.
Nel caso in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti la malattia, NON possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 gg, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo di 30 gg nell' anno solare.
Il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di malattia per un numero di giornate equivalentI a quelle effettuate alle proprie dipendenze;
le giornate eccedenti, maturate dai precedenti rapporti di lavoro, saranno erogate direttamente dall' INPS; in questo caso, il lavoratore deve presentare domanda di pagamento diretto alla sede INPS.
L'AZIONE PER CONSEGUIRE L'INDENNITA DI MALATTIA SI PRESCRIVE NEL TEMINE DI UN ANNO DAL GIORNO IN CUI SI E VERIFICATO L'EVENTO
Alla cessazione del rapporto a tempo determinato cessa la corresponsione della indennità.