przeczytajcie art. 3
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI SOGGETTI APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI
Articolo 1
1. Ai sensi dell’art. 22, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione – ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l’Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze – l’Università degli Studi di Cassino può riconoscere crediti formativi per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l’università.
Articolo 2
1. I consigli di Facoltà possono proporre la stipula di apposite convenzioni con enti e istituzioni per il riconoscimento, in favore dei rispettivi dipendenti, di crediti formativi universitari ai fini del conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
2. Ciascuna Facoltà, nel rispetto degli obiettivi formativi dei propri corsi di studio, predetermina specifici e tassativi criteri in base ai quali svolgere le attività di cui al precedente articolo. I suddetti criteri saranno comunque sottoposti al Senato Accademico, il quale assume le conseguenti determinazioni.
Articolo 3
Ai sensi delle disposizioni ministeriali vigenti, è possibile riconoscere crediti formativi universitari fino a un massimo di 60 per i corsi di laurea e fino a un massimo di 40 per i corsi di laurea magistrale.
Articolo 4
Nel rispetto di quanto indicato nei precedenti articoli, l’Università degli Studi di Cassino provvede alla stipula con gli enti e le istituzioni interessate delle convenzioni relative al riconoscimento di crediti formativi. Ciascuna convenzione è preventivamente sottoposta all’approvazione del Senato Accademico. Ad analoga procedura sono sottoposti eventuali atti aggiuntivi alle convenzioni medesime.
Articolo 5
Il presente regolamento non si applica al riconoscimento di crediti formativi universitari a favore di chi sia in possesso di titolo di studio equivalente alla laurea, alla laurea specialistica o alla laurea magistrale.
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