La domanda d’iscrizione alla scuola pubblica da parte di minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani (o, comunque, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti), più alcuni altri requisiti particolari:
- certificato di nascita;
- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori;
- certificato di vaccinazione;
- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d’origine;
- per la scuola secondaria di II grado pagamento della tassa d’iscrizione (prevista all’art. 200 del D.L.vo n.294/94). La tassa va corrisposta solo a partire dal secondo anno se l’iscrizione è chiesta da alunno d’età inferiore ai 15 anni e quindi soggetto all’obbligo scolastico (cfr art 1, comma IV, D.M. n.323 del 09/08/1999); altrimenti, va pagata (salvo i casi previsti di esenzione).
L’ingresso in una Scuola italiana non presuppone la conoscenza approfondita della lingua italiana.
Uno degli obiettivi principali del percorso scolatico sarà il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua: per realizzare questo obiettivo gli alunni stranieri frequenteranno corsi intensivi di lingua italiana, inseriti nell’offerta formativa delle Agenzie Formative.
Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all’Autorità pubblica (carabinieri, questura, etc), per l’avvio delle procedure di accoglienza e affido ovvero di rimpatrio assistito, come previsto all’art.32 del D.L.vo n.286/98