si ricorda all'utilizzatore che l'attrezzatura prima di essere esercita, deve essere sottoposta alla verifica di primo impianto ovvero di messa in servizio, in accordo all'art. 4 del d.m. 1° dicembre 2004. n. 329 e successivamente l'utilizzatore dovra' procedere con la comunicazione di messa in servizio alle autorita' competenti in accordo all'art. 6 del decreto sopracitato. le successive operazioni di riqualificazione periodica, saranno eseguite a cura dell'utilizzatore in accordo agli art. 10/11/12/13/14 del d.m. 1° dicembre 2004 n. 329;