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1) Sono inoltre a carico della locatrice, fino alla data di inizio del presente contratto, tutte le spese relative alle utenze di telefono, energia elettrica, all’imposta sulle insegne, ai consumi di acqua e alle spese condominiali.
L’affittuaria dovrà stipulare tempestivamente, a proprio nome, i contratti relativi alle utenze di cui innanzi.
2) L’affittuaria si impegna a utilizzare i beni affittati con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirli alla scadenza del contratto nello stesso stato di efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
Si impegna altresì a mantenere l’azienda in piena efficienza conservando l’attuale impostazione commerciale e organizzativa.
Per nessuna ragione potrà modificare la destinazione dell’azienda, nè l’insegna dell’esercizio.
Alla locatrice è riconosciuta la facoltà, previo preavviso, di accedere nei locali dell’azienda per effettuare i controlli necessari a verificare l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente punto 8).
L’eventuale inadempimento sarà causa di risoluzione anticipata del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
3) I contraenti convengono che sin d’ora alla cessazione del presente contratto, nulla avranno reciprocamente a pretendere, per la diminuzione o per l’aumento del fatturato rispetto a quello attuale, a titolo di minore o maggiore avviamento.
4) L’affittuario non potrà cedere in subaffitto l’azienda senza il consenso scritto della locatrice

5) La locatrice dichiara che i locali utilizzati dall’azienda sono di proprietà del.................................................................................................................................................
al quale darà comunicazione della cessione del contratto di locazione a norma dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

6) Al termine del presente contratto l’affittuaria dovrà riconsegnare l’azienda e tutti i beni che la compongono in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il deperimento dei beni derivante dall’uso ordinario e normale.
Sarà facoltà della locatrice riacquistare le eventuali scorte di magazzino a prezzo di costo, mentre per le utenze in corso alla data di riconsegna dell’azienda i contraenti convengono sin d’ora che addiverranno ad un conteggio di conguaglio.

7) Le spese di registrazione del presente atto saranno divise in eguale misura tra i contraenti. Letto, confermato e sottoscritto in.......................... il.............................

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