art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242. “…Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , salvo quanto stabilito nei commi seguenti.”art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 “… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone , fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
art. 74 c.c. Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. art. 75 c.c. Linee della parentela Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. art. c.c. 76 Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. art. 77 c.c. Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati
art. 78 c.c. Affinità L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434).
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
Famiglia anagrafica - Legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione. Non rientrano in tale concetto : • rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) • rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)
I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso.Se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati.
Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi che hanno redditi inferiori ad una soglia predeterminata annualmente (nell’anno 2000 L. 5.500.000 pari a Euro 2.840,5) e sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.
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