L’astensione anticipata
In caso di grave rischio per la salute della madre e del nascituro la lavoratrice ha dirit- to all’astensione anticipata dal lavoro (con indennità) prima del settimo mese di gravi- danza. Per ottenerla deve presentare la domanda, corredata dalla certificazione medi- ca rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenziona- to, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per residenza.
Quanto spetta
L’indennità, a carico dell’Inps e anticipata dal datore di lavoro, è pari all’80% della re- tribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo o di libera professione. I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l’intera retribuzione impegnan- do il datore di lavoro a pagare la differenza. L’indennità viene corrisposta alla lavoratrice an- che per interruzione di gravidanza intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.
Per maggiori informazioni consultare www.inps.it o il numero gratuito 803164