Chi può presentare il reclamo
I reclami all’Autorità per l’energia elettrica e il gas relativi al rispetto, da parte degli esercenti, dei livelli qualitativi e tariffari nei settori di competenza dell’Autorità possono essere presentati da consumatori o utenti, anche se esercenti, e dalle associazioni di consumatori o di utenti.
Le associazioni di consumatori o di utenti devono indicare il possesso dei requisiti di legittimazione definiti nel regolamento approvato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 44/97 del 16 maggio 1997, come modificato con deliberazione n. 56/99 del 7 maggio 1999.
Procedura di reclamo
Prima di presentare il reclamo all’Autorità per l'energia elettrica e il gas occorre:
presentare un reclamo scritto all’esercente, con una modalità che consenta di provare la data del ricevimento (ad esempio, presentazione agli uffici dell’esercente, che è tenuto a rilasciarne ricevuta; raccomandata con avviso di ricevimento; telex; telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento; telegramma con avviso di ricevimento; posta elettronica, o ogni altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato);
attendere la risposta scritta che l’esercente è tenuto a fornire.
Il reclamo può essere presentato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas:
se la risposta scritta dell’esercente non è soddisfacente;
se sono trascorsi almeno trenta giorni dalla data in cui l’esercente ha ricevuto il reclamo e questi non ha ancora fornito una risposta.
Il reclamo può essere presentato contemporaneamente all'esercente e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas se si riferisce a situazioni che possono provocare danni gravi e irreparabili. In questo caso è necessario indicare i motivi di pericolo e i danni gravi e irreparabili che possono derivare dalla situazione cui si riferisce il reclamo. La fondatezza dei motivi indicati sarà valutata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Presentazione del reclamo
Il reclamo, redatto in modo leggibile e completo, deve essere inviato tramite posta o fax a:
Autorità per l’energia elettrica e il gas
piazza Cavour 5
20121 Milano
fax n. 02.65565230 / 02.65565266.
Al reclamo devono essere allegati:
copia della ricevuta o dell’avviso di ricevimento del reclamo presentato all’esercente;
copia della risposta al reclamo da parte dell’esercente;
copia del contratto (ove disponibile) o di altra documentazione relativa al contratto.
Per una valutazione più rapida ed efficace è inoltre opportuno allegare copia del reclamo presentato all’esercente e dei documenti idonei a provare l’irregolarità oggetto del reclamo.
Quando il reclamo risulta irregolare o incompleto ne viene data comunicazione all’autore entro quindici giorni, assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento.
Conseguenze del reclamo
La presentazione di un reclamo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas non comporta automaticamente l’apertura di un procedimento nei confronti dell’esercente.
Gli uffici dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas valutano la regolarità, la completezza e la fondatezza del reclamo ai fini di un eventuale intervento per l’esercizio delle proprie competenze.
Se il reclamo risulta manifestamente infondato, o comunque non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, se non è regolarizzato o completato entro i termini indicati, o se l’istanza è stata nelle more soddisfatta dall’esercente, ne viene disposta l’archiviazione, che viene comunicata ai soggetti interessati.